lo statuto

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
approvato dall’Assemblea delle Associazioni svoltasi in Pompei in data 19.05.2019

ART.1 – COSTITUZIONE – SCOPI- SEDE

E’ costituita la Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. – Rete associativa – A.P.S.
Essa ha sede in Roma. L’associazione potrà mutare la propria sede legale nell’ambito del territorio comunale e deliberare anche l’apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l’organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera del Comitato Direttivo. Possono associarsi alla F.I.T.A. le Associazioni Artistiche senza fini di lucro e tutti gli Enti del terzo settore, così come definiti ed individuati dalla normativa vigente, che perseguano le finalità del presente statuto. La F.I.T.A. non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. La sua attività è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita
culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l’utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Si propone di favorire lo sviluppo e di promuovere iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e
sociale. E’ un’associazione di promozione sociale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi di interesse e dei fini perseguiti. Promuove l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.  La F.I.T.A. promuove, altresì, tutte quelle azioni di formazione e aggiornamento tese ad arricchire ed ampliare la professionalità del personale docente della scuola e degli studenti attraverso ricerche, studi, sperimentazioni corsi di aggiornamento, convegni e seminari, visite, incontri a livello nazionale e internazionale, anche nell’ambito del piano dell’offerta formativa del MIUR. La F.I.T.A. intende, altresì, concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorendo la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale. Promuove la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, sotto l`aspetto storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all`estero. Svolge, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Monitora, altresì, l’attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predispone una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo settore. Nei confronti degli enti associati promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica. L’associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell’editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito denominato  “C.T.S.” (Codice del terzo settore) lettere -D- F – G – I – L – R – V – W – Z. Il Comitato Direttivo, quale Organo amministrativo, è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale (ad oggi non ancora pubblicato), come definito dal medesimo art. 6. Del carattere secondario e strumentale di tali attività
diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio. La F.I.T.A., allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguono i suoi stessi fini; promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

ART. 2 – AFFILIAZIONI
Gli Enti che intendono associarsi/affiliarsi alla F.I.T.A. devono essere regolarmente costituiti e svolgere la loro attività a norma di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti vigenti, non devono avere fini di lucro e possono essere ricompresi tra gli Enti del terzo settore. La richiesta d’affiliazione dovrà essere presentata secondo le direttive emanate annualmente dall’apposita circolare che specificherà nel dettaglio le modalità, la documentazione e i requisiti necessari alla presentazione. La richiesta s’intende accolta con il rilascio dell’attestazione di affiliazione da parte del Comitato Direttivo. Il rigetto della richiesta va comunicato entro 30 giorni. L’istante, entro gg.30 dalla predetta comunicazione, può chiedere che sulla richiesta si pronunci il Consiglio Federale, che delibera in occasione della sua successiva convocazione. Accolta la richiesta di associazione, l’Ente associato alla
F.I.T.A. nazionale è e si intende altresì associato ai Comitati Regionali e Provinciali della F.I.T.A., con tutti i diritti ed i doveri derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico e dalle norme in materia. L’adesione alla F.I.T.A. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Essa comporta il diritto di voto da parte dei
rappresentanti legali delle Associazioni/Enti Affiliati  per l’approvazione e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l’elezione degli organi statutari elettivi, per l’approvazione dei bilanci e per lo scioglimento della Federazione e per qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, qualora essi abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso ed abbiano corrisposto la quota associativa nella misura determinata dall’Assemblea delle Associazioni, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. La qualità di Associazione/Ente Affiliati cessa al 31 dicembre dell’anno di riferimento nel caso in cui l’affiliazione non venga rinnovata con le modalità di cui alla circolare sopra citata. Si perde, altresì, per scioglimento, dimissioni, morosità e per esclusione, in caso di comportamenti in palese contrasto con le norme e le finalità di cui al presente Statuto, ai Regolamenti interni e al Codice Etico o che comunque arrechino nocumento o danno alla Federazione o alla sua immagine.

ART.3 – GLI ORGANI STATUTARI
Gli organi della Federazione Italiana Teatro Amatori sono:

1) Organi Centrali
– L’Assemblea delle Associazioni
– Il Consiglio Federale
– Il Comitato Direttivo
– Il Presidente della Federazione
– Il Collegio dei Probiviri
– L’ organo di controllo
2) Organi Periferici
– I Comitati Regionali
– L’Assemblea Regionale delle Associazioni
– I Consigli Federali Regionali
– I Comitati Direttivi Regionali
– I Comitati Provinciali
– L’assemblea Provinciale delle Associazioni
– I Comitati Direttivi Provinciali
I Comitati Regionali e Provinciali sono considerati articolazioni territoriali della FITA e, dunque, funzionalmente da essa dipendenti. Si costituiscono ed operano secondo le norme di cui al presente Statuto nazionale FITA, che devono intendersi recepite automaticamente nei loro statuti. Nel caso di incompatibilità e/o contrasto tra gli statuti dei predetti Comitati e quello nazionale, prevalgono sempre le norme  dello statuto nazionale FITA. I Comitati Regionali e Provinciali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.

ART 4 – ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
L’Assemblea delle Associazioni è organo sovrano ed è costituita dai Legali Rappresentanti delle Associazioni e/o Enti che risultino regolarmente affiliati per l’anno in corso. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa e il numero dei soci tesserati. L’avente diritto al voto può delegare un socio tesserato
appartenente alla stessa Associazione, purché maggiorenne, o un Legale Rappresentante o altro socio tesserato di altra Associazione/Ente, purché già delegato. Ciascun legale rappresentante o delegato non potrà rappresentare un numero di associazioni superiore ai limiti stabiliti dall’articolo 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.Tali limiti, nella permanenza del riconoscimento/iscrizione al RUNTS della F.I.T.A. quale “Rete Associativa”, ai sensi dell’art.41 c.9 del CTS, vengono derogati come segue: per l’elezione degli organi nazionali e per le delibere sullo scioglimento della Federazione, ciascun legale rappresentante o delegato non potrà rappresentare più di cinque Associazioni compresa la propria. Per le altre deliberazioni trenta. Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto i membri degli Organi Statutari di cui all’art. 3 del presente Statuto. Il Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo e sentito il Consiglio Federale, nella convocazione può prevedere che l’assemblea nazionale si costituisca e si svolga mediante assemblee separate da tenersi in diversi ambiti territoriali e/o con votazione in forma telematica, elettronica o per corrispondenza, secondo termini e modalità stabilite da apposito Regolamento. L’Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun avente diritto. E’ convocata dal Presidente della Federazione, sentito il Comitato Direttivo: – annualmente entro i termini di legge per l’approvazione dei bilanci, – ogni quattro anni prima della scadenza del mandato degli Organi Statutari Centrali, – nel caso in cui per esclusione/dimissione, venga meno il numero dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell’Organo di controllo e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti; – su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 delle Associazioni Affiliate aventi diritto al voto e nel caso di richiesta di almeno 2\5 dei componenti del Consiglio Federale aventi diritto al voto. L’Assemblea è convocata in via Straordinaria per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione o negli altri casi in cui la straordinarietà è ritenuta necessaria e riconosciuta dall’assemblea in sede di costituzione. La convocazione avviene mediante avviso a tutte le Associazioni/Enti affiliati e ai partecipanti di diritto affisso nella bacheca della sede centrale e pubblicato sul sito internet della FITA, nonché spedito a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato al momento dell’iscrizione, almeno 20 gg. prima della data fissata per lo svolgimento. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata o telegramma, tale termine è fissato in gg.40. L’avviso deve contenere: – le modalità di svolgimento ed eventualmente di partecipazione da remoto; – la sede, o le diverse sedi; – il luogo, o i diversi luoghi; – data e ora di svolgimento; – l’Ordine del Giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sedi di quella Ordinaria. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art.21 del C.C. e dal presente statuto. L’Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni Affiliate e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L’Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti delle Associazioni affiliate.
L’assemblea nomina:
il Presidente dell’Assemblea;
il Vicepresidente;
il Segretario;
gli Scrutatori ed i Seggi Elettorali.
L’assemblea ordinaria delibera:
l’approvazione annuale entro i termini di legge, dei bilanci preventivi e consuntivi;
l’approvazione delle linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione;
l’approvazione e la modifica dei regolamenti
su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.
L’assemblea elegge, ogni quattro anni, i componenti:
– del Comitato Direttivo,
– del Collegio dei Probiviri,
– dell’Organo di Controllo,
Elegge i componenti mancanti di tali organismi nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti all’ultima Assemblea elettiva. L’Assemblea in via Straordinaria approva: – le modifiche dello statuto; – lo scioglimento della Federazione. L’Assemblea delibera comunque con le competenze inderogabili di cui all’art.25 del CTS.”

ART. 5 – CONSIGLIO FEDERALE
È l’organismo di confronto tra le diverse realtà delle regioni, è composto dai membri del Comitato Direttivo e dai Presidenti dei Comitati Direttivi Regionali. Alle riunioni, su invito del Presidente della Federazione, può partecipare, senza diritto di voto, chiunque, che per competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione, inoltre, chiunque, previo assenso del Presidente della Federazione, ne faccia richiesta in veste di uditore. In caso di impedimento ciascun Presidente Regionale può delegare per iscritto il proprio Vice-Presidente o, in via subordinata, altro componente del Comitato Direttivo Regionale. Non sono ammesse deleghe per i membri del Comitato Direttivo. Il Consiglio Federale è convocato: – dal Presidente della Federazione, almeno due volte l’anno;  – su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 dei componenti. La convocazione avviene con le stesse modalità e mezzi adottati per la convocazione dell’Assemblea delle Associazioni. Può essere convocato d’urgenza anche in via telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale. È validamente costituito con le maggioranze previste dall’art.21 del C.C.. Delibera, con un sistema di voto ponderato su base regionale, come previsto nel Regolamento della Federazione. Il Consiglio Federale indica la commissione verifica poteri. Delibera: – sulla esclusione o la decadenza delle Associazioni Affiliate o dei soci tesserati appartenenti alle associazioni stesse, sentiti i Probiviri; – su ogni controversia tra le Associazioni affiliate ed i loro soci e tra questi e la Federazione ed i suoi Organi, in seconda istanza; – lo scioglimento dei Comitati Direttivi Periferici in seguito a gravi inadempienze che ostacolino il funzionamento o danneggino l’attività Federativa e nella stessa delibera indica un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 120 gg., gestire l’ordinaria amministrazione, partecipare alle riunioni degli altri OO.SS. senza diritto di voto, riferire costantemente al Comitato Direttivo; – di indire le votazioni dell’Assemblea delle Associazioni in via telematica secondo l’apposito Regolamento; – su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno. Esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Comitato Direttivo. Predispone per l’approvazione dell’Assemblea: – le linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione; – le quote di iscrizione annuali dovute dalle Associazioni Affiliate; – i Regolamenti e le loro modifiche; – le modifiche dello Statuto. Esprime pareri non vincolanti su richieste specifiche del Comitato Direttivo.  

ART. 6 – COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è l’Organo di Amministrazione della Federazione ed è composto da sei membri eletti dall’Assemblea tra i soci tesserati delle Associazioni Affiliate. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto il Presidente (o suoi delegati) del Collegio dei Probiviri o chiunque su invito del Comitato Direttivo che per sua competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più membri del Comitato i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all’ultima Assemblea Elettiva o, ove non possibile, attraverso apposita elezione. Nell’ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei membri nell’arco del quadriennio, il Comitato Direttivo decade e si farà luogo a nuove elezioni. Non sono ammesse deleghe.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione del Comitato Direttivo va comunicata anche all’Organo di Controllo il quale, ai fini dell’assolvimento delle proprie funzioni, può chiedere di partecipare alla discussione di uno o più punti dell’ordine del giorno. La convocazione avviene mediante avviso a tutti i membri spedito anche a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni prima riducibili a 5 in caso di urgenza. Il Comitato direttivo può essere convocato anche in riunione telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale.
L’avviso deve contenere:
– la sede;
– il luogo;
– la data e ora di svolgimento;
– l’Ordine del Giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Il Comitato Direttivo nomina, nel suo seno, nella prima riunione:
– il Presidente della Federazione;
– il Vice-Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo redige i bilanci preventivi e consuntivi e predispone:
– i Regolamenti;
– le modifiche di Statuto e Regolamenti.
Provvede: –
a sviluppare le attività della Federazione nel quadro delle direttive approvate dall’Assemblea; –
alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione nonché alla nomina o all’assunzione dei dipendenti;
– alla nomina, a discrezione e a tempo determinato, di Delegati con funzioni specifiche;
– alla istituzione, a discrezione e a tempo determinato, di Commissioni Artistiche – Tecniche – Funzionali e ne nomina i loro componenti;
– alla nomina della Commissione Verifica Poteri,
su indicazione del Consiglio Federale. Delibera sulla stipula dei contratti con i terzi, ivi compresi quelli di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione della Federazione, dando mandato al Presidente per la loro sottoscrizione. Decide in prima istanza, sentiti i Probiviri, su tutte le controversie tra le Associazioni Affiliate ed i loro soci e tra questi e la Federazione ed i suoi Organi. Delibera, in ogni caso, su tutte le questioni o atti per i quali non vi sia a norma del presente statuto competenza esclusiva degli altri organi della Federazione. Può adottare in via provvisoria, sentiti i membri del Consiglio Federale, provvedimenti di comprovata urgenza e/o particolare convenienza per la Federazione che richiedono l’approvazione Assembleare o di altri Organi, fermo restando l’obbligo di successiva ratifica.


ART. 7 IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Federale e del Comitato Direttivo. Sottoscrive ed assume le obbligazioni in nome e per conto della Federazione in esecuzione delle delibere adottate dal Comitato Direttivo.
IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente ha funzione di vicario del Presidente della Federazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi e assiste il Presidente Federale nello svolgimento dei suoi compiti. Dirige gli uffici della F.I.T.A., coordina le collaborazioni professionali. Cura la redazione dei verbali delle sedute del Comitato Direttivo e del Consiglio Federale.
IL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile delle pratiche contabili, della tenuta della cassa sociale, dei libri e delle scritture contabili. Predispone, inoltre, i dati necessari, sia dei consuntivi che dei preventivi per la redazione dei bilanci, a cura del Comitato Direttivo, da sottoporre al Consiglio Federale per la successiva approvazione dell’Assemblea delle Associazioni.

ART. 8 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti eletti dall’Assemblea tra i soci tesserati delle Associazioni/Enti Affiliati. Esprime parere, in forma scritta, su richiesta del Comitato Direttivo e/o del Consiglio Federale su tutte le controversie tra affiliati, tra questi ultimi e la Federazione, tra questi e i suoi organi.
ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea delle Associazioni/Enti Affiliati nomina l’Organo di controllo nei casi e con i poteri e le funzioni previsti dall’articolo 30 del D.Lgs 117/2017. L’Assemblea determina se sia monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da cinque membri eletti anche tra i soci tesserati delle Associazioni Affiliate, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente dell’Organo di controllo collegiale devono essere scelti tra le categorie  di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo del codice civile.

ART. 10 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dall’art. 31 del CTS, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti, tesserato o meno alla Federazione, iscritto nell’apposito registro.

ART. 11 – I COMITATI REGIONALI
Nelle Regioni dove siano presenti almeno cinque Associazioni Affiliate si costituiscono i Comitati Regionali. Nelle Regioni con un numero di Associazioni affiliate inferiore a cinque il Comitato Direttivo, sentite le Associazioni interessate, ne dispone la temporanea iscrizione in altra Regione. E’ consentita l’aggregazione tra Regioni diverse su approvazione motivata del Consiglio Federale. I Comitati Regionali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica e, pertanto, sottostanno alla normativa per il riconoscimento degli Enti non commerciali, con particolare riferimento all’obbligo di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro i termini di legge. Gli Statuti ed i Regolamenti dei Comitati Regionali devono essere compatibili con la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione. I Comitati Regionali dovranno altresì adeguare i medesimi alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo sopravvenute, nei tempi stabiliti dal Regolamento della Federazione o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

ART. 12 – L’ASSEMBLEA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
L’Assemblea Regionale delle Associazioni è organo sovrano ed è costituita dai Legali Rappresentanti delle Associazioni/Enti, che risultino regolarmente affiliati per l’anno in corso nella regione di competenza, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa e il numero dei soci tesserati. Possono partecipare all’Assemblea regionale, senza diritto di voto, i membri del Comitato Direttivo. L’avente diritto al voto può delegare un socio tesserato, purché maggiorenne, appartenente alla stessa Associazione o il Legale Rappresentante, o altro socio tesserato purché già delegato, di altra Associazione iscritta nella stessa regione di competenza. Ciascun legale rappresentante o delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero degli enti associati nella regione è inferiore a cinquecento e di cinque associati se superiore. Il numero delle deleghe ammesse dovrà essere espressamente indicato in sede di convocazione. L’Assemblea Regionale delle Associazioni è convocata dal Presidente Regionale sentito il Comitato Direttivo Regionale: – annualmente entro i termini di legge per l’approvazione dei bilanci; – ogni quattro anni per l’elezione degli Organi Statutari Regionali; – nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti del Comitato Direttivo Regionale, dell’eventuale Collegio Regionale dei Probiviri, dell’eventuale Organo di Controllo regionale, nonché l’eventuale Revisore Legale e non sia stato possibile integrarlo con i primi dei non eletti; inoltre: – su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 degli aventi diritto al voto; – e nel caso di richiesta di almeno 2\5 dei componenti del Consiglio Federale Regionale aventi diritto al voto. E’ convocata in via Straordinaria per le modifiche dello Statuto Regionale, salvo che trattasi di modifiche di adeguamento allo statuto nazionale come previsto dall’art.3 del presente statuto. La convocazione avviene con le stesse modalità adottate per la convocazione dell’Assemblea Nazionale e dovrà essere estesa ai membri degli Organi Statutari di cui all’art. 3 del presente Statuto. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede di quella Ordinaria. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art.21 del C.C. e del presente statuto. L’Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto Regionale è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni Affiliate e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che trattasi di modifiche di adeguamento allo statuto nazionale come previsto dall’art.3 del presente statuto.  L’Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun avente diritto qualunque sia il valore della quota associativa e il numero dei suoi soci tesserati.
L’Assemblea nomina: –
– il Presidente dell’Assemblea;
– il Vicepresidente;
– il Segretario;
– gli Scrutatori ed i Seggi Elettorali.
Delibera:
– l’approvazione annuale entro i termini di legge dei bilanci preventivi e consuntivi;
– l’approvazione delle linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione del Comitato Regionale;
– l’approvazione delle proposte di aggregazione tra provincie;
– l’approvazione e la modifica dei regolamenti;
– su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno;
– determina ogni quattro anni il numero dei componenti il Comitato Direttivo Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sei membri tra i soci tesserati alle Associazioni affiliate nella Regione di pertinenza.
Elegge:
– ogni quattro anni, i componenti il Comitato Direttivo Regionale;
– facoltativamente, fatti salvi i casi in cui fosse richiesto obbligatoriamente dalla legge, il Collegio dei Probiviri,
–  l’Organo di Controllo ed il Revisore Legale;
– procede alla loro sostituzione nel caso in cui per esclusione/dimissione venga meno il numero dei componenti del Comitato Direttivo e, ove presenti, del Collegio dei  Probiviri e dell’Organo di Controllo e non sia stato possibile integrarli con i primi dei non eletti all’ultima Assemblea elettiva.
In via Straordinaria approva le modifiche dello Statuto

ART. 13 – I CONSIGLI FEDERALI REGIONALI
Il Consiglio Federale Regionale è l’organismo di confronto tra le diverse realtà della regione ed è composto dai membri del Comitato Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati Direttivi Provinciali. Alle riunioni, su invito del Presidente Regionale, può partecipare, senza diritto di voto, chiunque, che per competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione ed inoltre, chiunque, previo assenso del Presidente Regionale, ne faccia richiesta in veste di uditore. In caso di impedimento ciascun Presidente dei Comitati Provinciali può delegare il Vice Presidente e, in subordine, un altro membro del Comitato Direttivo Provinciale. Non sono ammesse deleghe per i membri del Comitato Direttivo Regionale. Il Consiglio Federale Regionale è convocato dal Presidente Regionale, sentito il Comitato Direttivo Regionale e i Presidenti dei Comitati Direttivi Provinciali:
– almeno tre volte l’anno,
– inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 dei componenti.
La convocazione avviene con le stesse modalità e mezzi adottati per la convocazione dell’Assemblea delle Associazioni. Può essere convocato d’urgenza anche in via telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale. È validamente costituito con le maggioranze previste dall’art.21 del C.C.. Il Consiglio Federale Regionale delibera, con un sistema di voto ponderato su base provinciale, come previsto nel Regolamento della Federazione. Il Consiglio Federale Regionale indica la Commissione Verifica Poteri.
Delibera:
– su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.
Predispone per l’approvazione dell’Assemblea Regionale:
– le linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione del Comitato Regionale;
– i bilanci preventivi e consuntivi;
– gli eventuali contributi economici annuali o una tantum integrativi alle quote per l’affiliazione e il tesseramento determinati dalla Assemblea Nazionale dovute dalle Associazioni Regionali Affiliate;
– la percentuale di storni spettanti al Comitato Regionale da destinare al territorio;
– i Regolamenti e le loro modifiche;
– le modifiche dello Statuto Regionale;
– le proposte di aggregazione tra provincie.  

ART. 14 – I COMITATI DIRETTIVI REGIONALI
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sei membri tra gli iscritti alle Associazioni affiliate nella Regione di Competenza. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, chiunque su invito del Comitato Direttivo che per sua competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di uno o più membri del Comitato i medesimi saranno sostituiti dai primi non eletti all’ultima Assemblea Regionale Elettiva e ove non possibile attraverso apposita elezione. Nell’ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei membri nell’arco del quadriennio, il Comitato Direttivo decade e si farà luogo a nuove elezioni. Non sono ammesse deleghe Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione avviene mediante avviso a tutti i membri spedito anche a mezzo posta elettronica e/o fax da far pervenire ai componenti almeno 10 giorni prima riducibili a 5 in caso di urgenza. Il Comitato direttivo può essere convocato anche in riunione telematica e/o telefonica. I lavori possono svolgersi anche in forma telematica e/o telefonica. Anche in questo caso dovrà essere redatto un dettagliato verbale.
L’avviso deve contenere
– la sede;
– il luogo;
– la data e ora di svolgimento;
– l’Ordine del Giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il Comitato Direttivo Regionale è validamente costituito e delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nomina, nel suo seno, nella prima riunione:
– il Presidente Regionale;
– il Vice-Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Redige i bilanci preventivi e consuntivi. Predispone:
– i Regolamenti
– le modifiche di Statuto Regionale e Regolamenti.
Provvede:
– a sviluppare le attività del Comitato Regionale nel quadro delle direttive approvate dall’Assemblea;
– alla gestione ordinaria e straordinaria del Comitato Regionale nonché alla nomina o all’assunzione dei dipendenti.
Nomina:
– a discrezione e a tempo determinato Delegati con funzioni specifiche;
– la Commissione Verifica Poteri, sentito il Consiglio Federale Regionale.
Istituisce a discrezione e a tempo determinato Commissioni Artistiche Tecniche Funzionali di Affiancamento e Completamento Aggiornamento Formazione e ne nomina i loro componenti. Stipula contratti di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione del Comitato Regionale.

ART. 15 –I COMITATI PROVINCIALI
Nelle Provincie dove siano presenti almeno tre Associazioni Affiliate si costituiscono i Comitati Provinciali. Nelle Provincie con un numero di Associazioni affiliate inferiore a tre il Comitato Direttivo Regionale, sentite le Associazioni interessate, ne dispone la temporanea iscrizione in altra Provincia. E’ consentita l’aggregazione tra Provincie diverse su delibera motivata dell’Assemblea Regionale. Nei limiti eventualmente presenti nei regolamenti. Nel caso in cui fosse deliberato l’accorpamento di tutte le Provincie in una, il Comitato Provinciale non si intende costituito. I Comitati Provinciali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica e, pertanto, sottostanno alla normativa per il riconoscimento degli Enti non commerciali, con particolare riferimento all’obbligo di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro i termini di legge. Gli Statuti ed i Regolamenti dei Comitati Provinciali devono essere compatibili con la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione. I Comitati Provinciali dovranno altresì adeguare i medesimi alle modifiche normative e regolamentari nel frattempo sopravvenute, nei tempi stabiliti dal Regolamento della Federazione o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

ART.16 – ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE
All’Assemblea Provinciale delle Associazioni ed al Comitato Direttivo Provinciale si applicano per analogia gli articoli 12 e 14 del presente Statuto. Le funzioni di cui all’art.13 dello Statuto sono demandate al Comitato Direttivo Provinciale.

ART. 17 – CARICHE FEDERALI
Possono accedere alle cariche federali solamente le persone fisiche tesserate F.I.T.A. e soci degli enti giuridici associati F.I.T.A. che, se candidati, si intendono da questi ultimi indicate, con le sole eccezioni e i limiti di cui al presente Statuto, ai Regolamenti e alle norme di legge richiamate dal CTS. Tutti i componenti degli Organi Statutari prestano la loro opera gratuitamente. Vanno loro rimborsate solamente le spese sostenute per l’attività federativa, comprovate e comunque compatibili alla capacità finanziaria della Federazione. Tutte le cariche federali sono rieleggibili. Tutti gli Organi Statutari hanno la durata di quattro anni, sino alla successiva Assemblea elettiva quadriennale. Il Comitato Direttivo decade al momento dell’insediamento del nuovo C.D. eletto dall’Assemblea. Gli Organi Statutari Periferici decadono alla scadenza dei quattro anni e dopo l’insediamento del nuovo Comitato Direttivo ed hanno tempo 120 gg. per la convocazione delle Assemblee onde procedere al rinnovo delle cariche, durante i quali, in regime di prorogatio, potranno svolgere attività d’ordinaria amministrazione e assumere deliberazioni che rivestano carattere d’urgenza. In caso d’impedimento o di rifiuto del Presidente la convocazione potrà avvenire a cura del Vice Presidente. In ogni caso, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Comitato Direttivo provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni.  Le cariche elettive non sono cumulabili fatta eccezione quella di Vice Presidente dei Comitati Direttivi Centrali e Periferici, con quella di Segretario, Tesoriere e
Consigliere degli stessi e quando, per particolari situazioni, il Comitato Direttivo con apposita delibera, motivata da particolari situazioni di interesse per la Federazione, consenta il cumulo anche temporaneo tra altre cariche, fermo restando il dovere di astensione nelle decisioni che presentino conflitto di interesse.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno, entro i termini di legge, il Comitato Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la Relazione di missione per l’approvazione dell’Assemblea, che sottopone al parere del Consiglio Federale. Nei casi previsti dall’art. 14 del C.T.S. sarà cura del Comitato Direttivo porre in essere i relativi adempimenti stabiliti dal medesimo.

ART. 19 – PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Di tutte le riunioni degli Organi Statutari dovrà essere redatto apposito verbale da depositarsi nella segreteria delle rispettive sedi a disposizione di qualunque Tesserato F.I.T.A. che ne faccia richiesta. Delle deliberazioni viene dato atto in apposito registro, tenuto ai sensi di legge, dal Segretario. I bilanci approvati dagli organi competenti restano depositati presso la Segreteria Nazionale, o le Segreterie Periferiche a disposizione di chiunque ne faccia richiesta ed ad essi verrà data idonea pubblicità. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali depositati presso la sede nazionale, previa richiesta scritta e motivata diretta al Presidente Nazionale, il quale comunicherà la data e l’ora per l’accesso richiesto. Le convocazioni assembleari delle province devono essere notificate al Comitato Direttivo Regionale, quelle regionali al Comitato Direttivo. I verbali e tutta la documentazione (deleghe, candidature, ecc.) per l’elezione degli OO.SS. periferici vanno trasmesse al Comitato Direttivo.  

ART. 20 – PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE
Il Patrimonio della Federazione è costituito:
– da beni di proprietà e comunque acquistati;
– da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche e enti privati;
– dalle quote associative degli enti associati e dei loro soci tesserati
– dai beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
– da redditi patrimoniali vari.
Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all’art. 1 del presente statuto. Il patrimonio comunque costituito e/o comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Parte delle entrate dovranno essere destinate al sostegno delle strutture periferiche purché in regola con la normativa in tema di Enti non commerciali, con particolare riferimento all’obbligo di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo entro i termini di legge. Ai fini dell’eventuale conseguimento della personalità giuridica della F.I.T.A., ai sensi dell’art.21 c.1 e dell’art.22 c. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio minimo viene determinato e costituito in una somma di denaro pari ad euro 20.000,00.

ART. 21 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fermo quanto sopra, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere destinati alle finalità sociali perseguite dall’Ente.

ART. 22 – LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
La delibera di scioglimento della Federazione dispone la devoluzione del fondo patrimoniale ad enti o associazioni del terzo settore che perseguono scopi analoghi, o ai fini  di pubblica utilità, sentito l’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 – MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea delle Associazioni con la maggioranza dei 2/3 della stessa, regolarmente costituita con la metà più uno dei suoi aventi diritto.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI APPLICABILI
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “Rete Associativa” quale parte integrante della denominazione della Federazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e della nuova formulazione dell’art 9, i cui effetti sono sospesi fino al termine di cui all’art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 o, nel caso in cui cadesse anteriormente, fino al termine di decadenza del Collegio dei Revisori attualmente in carica. Le questioni non espressamente previste nel presente Statuto sono disciplinate dal Regolamento Generale, dal Codice Etico o dai Regolamenti Particolari, ove previsto. In mancanza vanno applicate le norme che regolano casi simili ed eventualmente le norme delle Leggi vigenti. Per la costituzione ed il funzionamento degli organi periferici, tranne per i casi specificamente regolati dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste per gli organi centrali. Le norme vanno comunque applicate ed interpretate attenendosi ai principi di equità e di trasparenza, uniformandosi ai fini statutari. Il presente Statuto, approvato all’unanimità dall’Assemblea delle Associazioni F.I.T.A. in Pompei il 19.5.2019 nella nuova formulazione a seguito delle modifiche approvate, è allegato al relativo verbale con la lettera “H”.

La Segretaria
Ambra Porreca

Il Presidente
dott. Enrico Ventura

Federazione Italiana Teatro Amatori

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